S.U.L.P.M.
Sindacato
Unitario
Lavoratori
Polizia Municipale

         

All’Assessore Affari Istituzionali
Dott. Vandelli
Alla Dott.ssa Terzini
Alla Dott.ssa Paran

Regione Emilia Romagna

Faenza 14 maggio 2001

 Oggetto: Gradi/distintivi operatori della Polizia Municipale e Locale dell’Emilia Romagna -  chiarimenti.

            In relazione all’oggetto, viste le numerose richieste e interpretazioni sulla “nuova” definizione degli appartenenti alla categoria col grado di Assistenti addetti al controllo e al coordinamento, dopo l’entrata in vigore del CCNL 31.03.99 e 01.04.99, in riferimento all’allegato “C” della L.R. n° 14 del 8 aprile 1994 recepita dalla L.R. n° 3/99, questa Segreteria regionale tenterà di far chiarezza sull’argomento tanto decantato, sottolineando la necessità di una revisione generale dei distintivi, e NON parziale, per una più corretta e seria identificazione della gerarchia degli operatori della Polizia Locale.

            Innanzitutto, va chiarito che gli attuali Assistenti addetti al controllo e al coordinamento DEVONO accedere all’Area “D” posizione economica “1” per la corretta applicazione della norma che di seguito elenchiamo in quanto specialisti  di vigilanza.

Brevissima cronistoria CCNL – L.Q. 65/86 (Legge Quadro sull’Ordinamento della Polizia Municipale) L. R. 3/99 - L’art. 7 c. 4 del C.C.N.L. 31.03.99 ha collocato il personale dell’area vigilanza  (V qualifica - Agenti) nella VI qualifica con decorrenza 01.01.98  e nella categoria  “C “ dalla data di stipulazione del C.C.N.L. del 01.04.99 con il conseguente riassorbimento dell’integrazione tabellare previsto dall’art. 37 c. 1 lettera a) del CCNL 06.07.95 ….”; il c. 5 del citato art. 4, invece disponeva  che “ a seguito della riqualificazione dell’area di vigilanza, di cui al comma 4, gli Enti dovevano adottare tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex 6 q.f. ( Assistenti ) della medesima area a seguito di procedure concorsuali”.

La dichiarazione a verbale del già  citato CCNL 01.04.99 dava atto dell’esigenza di evitare l’appiattimento professionale e retributivo delle figure di coordinamento e controllo.

Ciò precisato, occorreva risolvere il problema di come adeguatamente valorizzare, in concreto, tali figure e di come evitare il loro appiattimento professionale e retributivo e proprio per questo è intervenuto l’art. 29 del CCNL (cosiddette “code” contrattuali) del 15.09.00, il quale in maniera chiara e netta afferma che il personale in questione DOVEVA accedere, in via di eccezionalità con carattere di specialità, dall’Area “C” all’Area “D” in quanto:

già il DPR 347/93 collocava i Vigili Urbani alla V q.f., mentre inquadrava i sottufficiali di vigilanza alla VI  q.f. perché figure professionali a cui sono demandate funzioni di carattere istruttorio mediante la raccolta, l’organizzazione e deliberazione di dati e informazioni di natura complessa, oltre a specifiche funzioni di coordinamento e controllo delle attività di Polizia Locale;

successivamente il D.P.R. 268/87 confermava tali qualifiche. La collocazione trova ampia ed esauriente ragione, tra l’altro, nell’ art. 5 della L. Q. n° 65/86, la quale conferisce all’Agente di Polizia Municipale e Locale la qualifica di agente di polizia giudiziaria e all’Assistente adetto al coordinamento e al controllo LA QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA, ripreso anche dalla L.R. 3/99.

E’ quindi fin troppo evidente la collocazione di “TUTTI all’interno della stessa categoria, da una parte elimina  la gerarchia necessaria per comandare un Corpo di Polizia Municipale e Locale, posto che questa dipende necessariamente dalla collocazione in categoria diversa, corrispondente ad un diverso grado di mansioni e di responsabilità; dall’altra vanifica le finalità stesse del CCNL come enunciate dall’art. 2, il quale al comma 1, persegue “ l’accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa” nonché “il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali”. Le considerazioni, le normative e gli atti sopra descritti combinandosi ed intersecandosi con la declaratoria del “NOP”, di cui all’allegato A, indica nella categoria “D” gli specialisti dell’area di vigilanza e in categoria “C”, come esemplificazione, gli agenti di Polizia Municipale; deponendo inequivocabilmente la collocazione degli assistenti in categoria “D” posizione economica “1”, anche perché, diversamente costituirebbe un’illegittima reformatio in pejus di queste figure, del loro status, delle loro funzioni, in quanto all’art. 56 del D.L.vo 29/93  prescrive che all’interno delle categorie tutte le mansioni sono ascrivibili quindi esigibili di conseguenza eseguibile.

Chiarito questo obbligato passaggio, che dovrà per forza vedere un “NUOVO” grado di riferimento per questi “Assistenti” ora Specialisti di Vigilanza tenendo presente che non si deve confondere il termine amministrativo con quello gerarchico previsto dalle leggi citate. Cioè, l’indicazione alla ex sesta figura di Istruttore Amministrativo non deve trarre in inganno, in quanto gli agenti ora sono Agenti – Istruttori Amministrativi Area “C”, ma rimangono la qualifica di Agente come giustamente previsto dalla L.R. 14/94 allegato C in quanto livello d’accesso, mentre, gli Specialisti dell’Area di Vigilanza , a livello Amministrativo saranno Istruttori Direttivi con un grado che noi individuiamo in VICE ISPETTORE ( un rombo ), mentre per i Responsabili dei Servizi, questo dovrà essere bordato di rosso.

Sarebbe possibile, visto che è entrato nell’ordine della conoscenza comune il termine Assistente di Polizia Municipale e Locale lasciare il titolo e modificando leggermente il grado  per evidenziare la trasformazione dei ruoli, ma questi NON POTRANNO ESSERE U.P.G. per i motivi che ho elencato in precedenza (vedesi art. 56 D.lgs 29/93 – artt.5 - 7 L.Q. 65/86 – art 230 titolo VIII^ L.R. 3/99) , di conseguenza si potrebbe utilizzare, almeno per ora, solo come distintivo per una mera carriera orizzontale.

Per esemplificare facciamo vedere come potrebbe essere il nuovo allegato “C” della L.R. 3/99:

 AREA “C”

Agente                         livello d’accesso;

Agente scelto               dopo    cinque  anni      un baffo;                     

Assistente                              dieci               due baffi;

Assistente scelto                    quindici “          un baffo e una barra;

Assistente capo                      venti               un baffo e due barre;

 AREA “D”

Vice Ispettore              Specialista di Vigilanza             un rombo;

Ispettore                      dopo    tre anni                        due rombi;

Ispettore capo                       cinque                                     tre rombi;

Commissario                          dieci                                        un rombo e foglie di alloro;

Commissario capo                 quindici                                    due rombi e foglie di alloro;

Commissario superiore”           venti                                        tre rombi e foglie di alloro;

 *Per i Comandanti e/o Responsabili del Servizio, il grado, dovrà essere bordato di rosso.

AREA DIRIGENZA

Dirigente  e Dirigente Comandante non capoluogo di Provincia            un rombo e una torre (bordata di rosso nel secondo caso);

Dirigente Comandante capoluogo di Provincia            due rombi e una torre bordata di rosso;

Dirigente Comandante capoluogo di Regione               tre rombi e una torre bordata di rosso.

 Infine, Vi informo che allego anche una bozza di modifica della Legge regionale, per poterla già discutere in previsione della modifica del Titolo V seconda parte della Costituzione, in relazione alla necessità di garantire maggiore sicurezza alla nostra collettività con un controllo capillare del territorio ridando vivibilità alle nostre comunità sofferenti, facendo si che i cittadini riprendano ad avere fiducia nelle Istituzioni e che quest’ultime siano più vicine alle loro esigenze di libertà e democrazia.

In attesa di un riscontro, stesso mezzo on line e di un successivo incontro per discutere nel dettaglio quanto da noi proposto, l’occasione è gradita per inviarVi distinti saluti.

                                              Assirelli Mario

 

La seguente proposta di modifica della Legge Regionale in materia di Polizia Locale (Municipale, Provinciale, Regionale) ha tenuto conto oltre che delle disposizioni contrattuali e delle modifiche alle Leggi Nazionali  anche del mutato e più oneroso carico di responsabilità dei Sindaci, Presidenti delle Province e Presidente della Regione in materia di controllo del territorio per il pacifico convivere dei cittadini, e di conseguenza dell’aumento della mole di lavoro e delle responsabilità affidate all’organismo di Polizia sotto il Loro diretto controllo.
         La specificazione delle funzioni della Polizia Locale è rimandata alla “futura” promulgazione della Legge Quadro Nazionale, ed alla presumibile variazione della Legge Costituzionale per quanto concerne le materie delegate alle Regioni.

ART  1
(Finalità)

         La presente Legge dispone le norme per il servizio di Polizia Locale, in attuazione alla Legge Quadro  del…………………..n°………………………., ed in relazione alla composizione socio economica e territoriale della Regione Emilia Romagna, al fine di garantire in sede preventiva e repressiva, extrapenale e penale, la civile e pacifica convivenza ed il libero svolgimento delle attività economiche.

ART  2
(Funzioni di Polizia Locale)

         La Regione, le Province ed i Comuni esercitano funzioni di Polizia Locale nelle materie di propria competenza, ed in quelle delegate dalle Leggi dello Stato e della Regione.

ART  3
(Territorialità)

         Le attività di Polizia Locale sono svolte di norma nell’ambito territoriale e di giurisdizione dell’Ente di appartenenza, o dell’Ente presso il quale il personale sia comandato o distaccato.

         Le attività esterne, che devono essere preventivamente comunicate al Prefetto, sono consentite per:

1.      Servizi di collegamento

2.      Servizi di rappresentanza

3.      Rinforzo ad altri Corpi o Servizi di Polizia Locale in occasioni eccezionali o stagionali.

Le attività di cui al punto 3 si svolgono nel rispetto dei CCNL e degli accordi programmati tra gli Enti Interessati.

Tutti i servizi in questo articolo citati sono svolti con l’arma in dotazione.

ART  4
(Corpi e Servizi di Polizia Locale)

         La Regione, le Province ed i Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, istituiscono il servizio di Polizia Locale, organizzando le strutture in Corpi di Polizia Locale o Servizi di Polizia Locale.

         I Corpi o i Servizi di Polizia Locale sono collocate in proprie Aree Funzionali specifiche ed indipendenti dalle altre aree o servizi o ambiti delle Amministrazioni.

         I Corpi di Polizia Locale si intendono formati da un numero non inferiore a sei  operatori ed un Comandante.

         I servizi di Polizia Locale si intendono formati da un numero minimo di un operatore ed un Responsabile del Servizio.

         La dotazione organica deve essere rapportata alla struttura morfologica del territorio, al rapporto quali–quantitativo degli insediamenti urbanistici (attività economiche industriali, residenti), alla composizione socio economica, ed ai criteri di effettiva efficienza e funzionalità operativa del servizio erogato.

         Per i Comuni di I A e I B il rapporto non deve essere inferiore ad un addetto ogni cinquecento residenti, e per altra tipologia di Enti non inferiore ad un addetto ogni ottocento residenti. 

ART  5
(Dipendenze Funzionali)

            La Polizia Locale, è alle dirette dipendenze rispettivamente del Presidente della Provincia, del Sindaco, o Assessore Specificatamente Delegato.

         Gli organi istituzionali di cui sopra sovrintendono al servizio, impartendo direttive generali in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione, vigilano sul corretto svolgimento del servizio, adottano i provvedimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti.

         Il Comandante o il Responsabile del Servizio rispondono direttamente al Presidente della Provincia o al Sindaco di cui al comma primo dell’impiego tecnico operativo, dell’addestramento, della disciplina del personale, formulando progetti e impartendo ordini e direttive in linea con gli obbiettivi delle Amministrazioni.

         In caso di gestione associata del Servizio, prevista all’articolo seguente, l’atto costitutivo disciplina i rapporti funzionali e gerarchici di cui ai precedenti commi.

ART  6
(Gestione associata)

         La Regione Emilia Romagna favorisce con specifici finanziamenti l’acquisto di mezzi tecnici e l’assunzione di personale, la gestione associata dei Servizi di Polizia Locale, al fine di una ottimizzazione del controllo del territorio e di una maggiore operatività ed efficienza del servizio erogato.

         L’accesso al finanziamento è subordinato ad una minima durata della convenzione di anni cinque.

         I Comuni, nell’ambito della Loro autonomia, per ragioni di efficacia ed economicità, possono istituire il servizio di Polizia Locale nelle forme associative previste dagli appositi regolamenti e statuti, anche in forma stagionale.

         Il coordinamento dei Sindaci, al fine di un corretto e puntuale svolgimento del servizio individua la localizzazione geografica del Comando, possibilmente in posizione di equidistanza all’interno dei Comuni associati.

         Viene altresì istituita una commissione tecnica a cui si demanda attraverso apposito regolamento, l’organizzazione, la gestione, la modalità di svolgimento del servizio.

ART  7
(Gerarchia e gradi visivi)

I componenti dei Corpi  e dei Servizi si Polizia Locale si articolano nelle seguenti figure professionali:

1.      Agenti

2.      Addetti al Coordinamento e Controllo

3.      Comandante o Responsabile del Servizio

Lo svolgimento delle funzioni di Comandante o di Responsabile del Servizio non possono essere espletate da figure professionali appartenenti ad altre Aree funzionali, Uffici o Servizi dell’Amministrazione Pubblica o Privata.

Per un corretto svolgimento del servizio in funzione della gradazione delle responsabilità, all’interno di ogni figura professionale sono distinti i seguenti gradi:

Agenti 

1.      Agente

2.      Agente Scelto ( 5 anni di anzianità di servizio)

3.      Assistente (10 anni di anzianità di servizio)

4.      Assistente Scelto (15 anni di anzianità di servizio)

5.      Assistente Capo (20 anni di anzianità di Servizio)

Addetti al Coordinamento e al controllo 

1.      Vice Ispettore

2.      Ispettore (3 anni di anzianità di servizio)

3.      Ispettore Capo (5 anni di anzianità)

4.      Commissario (10 anni di anzianità)

5.      Commissario Capo (15 anni di anzianità)

6.      Commissario Superiore (20 anni di anzianità)

Dirigenza

1.      Dirigente – Comandante Dirigente

2.      Comandante Capoluogo di Provincia

3.      Comandante Capoluogo di Regione

I distintivi di grado sono riportati nella tabella descrittiva dell’allegato alla presente Legge.

ART.  8
(Formazione)

         La Regione Emilia Romagna istituisce la Scuola di Formazione di Polizia Locale.

         L’organizzazione e la gestione è affidata ad una commissione formata dagli esperti del settore individuati dall’Amministrazione Regionale.

         I Comuni e le Province individuano le figure professionali che partecipano ai corsi di formazione e che svolgeranno la docenza decentrata.

         Gli Enti che svolgono funzioni di Polizia Locale istituiscono a livello decentrato la scuola di formazione locale al fine di garantire una capillare formazione per tutto il personale.

         La Regione, anche attraverso accordi a livello Regionale con le Associazioni Sindacali, promuove corsi di formazione per i vincitori di concorso per i posti nella Polizia Locale e per i dipendenti di ruolo.

ART  9
(Accesso al Corpo o Servizio)

         Il regolamento stabilisce le norme per l’accesso al Corpo o al Servizio, tramite concorso pubblico, e tenendo conto delle particolari funzioni svolte, può prevedere, nel rispetto delle Leggi sul reclutamento per il pubblico impiego, speciali requisiti psichici e fisici.

         Gli operatori neo assunti prima di svolgere servizio esterno devono obbligatoriamente effettuare un corso di almeno 200 ore, ovvero dimostrare di aver superato un equivalente corso di formazione organizzato dagli Enti o Organismi di cui all’articolo 8, riconosciuti dalla Regione.

ART.  10
(Strumenti Operativi)

         Gli Enti che svolgono servizi di Polizia Locale adottano tutti gli strumenti tecnico operativi e di autosoccorso per un efficace svolgimento del servizio a tutela della sicurezza dei cittadini e degli operatori della Polizia Locale.

         Nel caso di impiego per servizi ausiliari di Pubblica Sicurezza o di Ordine Pubblico anche in collaborazione con le altre forze di Polizia ad Ordinamento statale, ovvero per particolari operazioni, gli operatori devono essere dotati di caschi antisommossa, giubbotti antitaglio, moduli distanziatori, e quant’altro possa determinare la massima sicurezza personale.

         Sono da prevedersi, inoltre, tramite regolamento, gli strumenti di autosoccorso, consentiti dalla vigente normativa, ovvero tecnicismi idonei all’inabilitazione temporanea, senza danno permanente. (es.: spray al peperoncino naturale)

ART  11
(Servizio Armato)

         Gli operatori di Polizia Locale in possesso della qualifica di Pubblica Sicurezza svolgono servizio armato.

         Il regolamento stabilisce il tipo di arma, le modalità di addestramento obbligatorio al tiro presso i poligoni, la gestione dell’armeria.

ART. 12
(Norma esecutiva)

         Gli enti interessati, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, adegueranno o formeranno il Regolamento di Polizia Locale.

ART. 13
(Norma Transitoria)

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della norma, si dovrà istituire un Albo regionale per i Comandanti o Responsabili del Servizio, da disciplinare con apposito regolamento.


Allegato descrittivo dei gradi visivi